Imu


La Legge di Bilancio 2020 ha abolito la IUC (Imposta Unica Comunale) ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI), per cui l’IMU e la TASI in vigore sino al 31.12.2019 sono sostituite dalla “nuova IMU” a decorrere dal 1.01.2020.

CHI DEVE PAGARE LA NUOVA IMU

Trattandosi di un’imposta di natura patrimoniale sono tenuti al pagamento della nuova IMU coloro che risiedono in Italia o all’estero e che possiedono fabbricati, terreni e/o aree edificabili situati nello Stato italiano, quali:

  • i proprietari o titolari del diritto di usufrutto, di diritti di superficie, uso o enfiteusi o altri diritti reali;
  • i titolari del diritto di usufrutto legale (quando il proprietario è un minore);
  • i titolari del diritto di abitazione sull’immobile adibito ad abitazione principale (ad esempio il coniuge superstite);
  • i proprietari della casa coniugale assegnata all’altro coniuge, in assenza di figli, a seguito di sentenza di separazione o divorzio;
  • proprietari di un’unità abitativa situata in Italia, che risiedono all’estero, anche se titolari di pensione estera e iscritti all’AIRE;
  • locatari di immobili in leasing, a decorrere dalla data di stipula e fino alla durata del contratto;
  • i possessori di fabbricati rurali a uso strumentale all’attività agricola (esclusi dall’IMU dal 2014 al 2019).

Nulla cambia per l’imposta dovuta dai possessori di unità abitative concesse in locazione o in comodato d’uso gratuito: per le abitazioni locate a canone concordato l’imposta è ridotta al 75 per cento, mentre per l’abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (padre/figli) che la utilizzano come abitazione principale, la base imponibile è ridotta del 50% alle medesime condizioni previste per la vecchia IMU, salvo che si tratti di immobili di categoria A/1, A/8 e A/9.

CHI NON DEVE PAGARE LA NUOVA IMU

In generale non sono assoggettabili all’imposta:

  • l’abitazione principale (se di categoria catastale diversa da A/1, A/8, A/9) e le relative pertinenze (se di categoria catastale C/2, C/6, C/7 massimo una per categoria);
  • i fabbricati rurali a uso abitativo, se abitati dal soggetto che li possiede e conduce il fondo;
  • i terreni agricoli ubicati in Comuni classificati “totalmente montani”;
  • i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli;
  • i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (immobili a destinazione particolare).

Non è tenuto al pagamento chi detiene l’immobile in qualità di:

  • nudo proprietario;
  • comodatario, locatario/affittuario;
  • il possessore della casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito del provvedimento del giudice.

Non pagano la nuova IMU anche gli anziani o i disabili, possessori di un’unità abitativa e relative pertinenze, qualora trasferiscano o abbiano trasferito la residenza in case di riposo o presso residenze sanitarie assistenziali, a condizione che l’immobile non sia di categoria A/1, A/8 o A/9 e non risulti locato La nuova IMU non è dovuta solo se il Comune ha deliberato tale agevolazione (delibera aliquote IMU 2020 e anni successivi).

QUANDO SI PAGA

La nuova IMU, calcolata in base alle aliquote 2020 deliberate da ciascun Comune, deve essere pagata entro:

  • il 16 giugno prima rata in acconto o unica soluzione;
  • il 16 dicembre seconda rata a saldo.

L’imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi di possesso nel corso dell’anno. Ai fini del calcolo va considerato per intero il mese per il quale si è protratto il possesso per più della metà dei giorni.
Il giorno di trasferimento del possesso, invece, si computa in capo all’acquirente e l’imposta riferita al mese del trasferimento è interamente a carico di quest’ultimo qualora i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

CHI DEVE PAGARE LA TARI

Trattandosi di un tributo destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, è a carico dell’utilizzatore di un fabbricato.

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