Paghi in contanti? Ecco le spese che non puoi detrarre

Caaf2020By Caaf202017 Febbraio 20204 Minuti

Obbligatorio dal 1° gennaio 2020 il versamento tracciabile (come bancomat, carta di credito o assegni) per numerosi esborsi, dalle prestazioni sanitarie private all'istruzione scolastica o le attività sportive, che verranno "scaricati" nel 730 del 2021

Dal 1° gennaio 2020 è diventato obbligatorio il pagamento tracciabile (versamenti bancari o postali, bancomat, carte di credito o prepagate, assegni bancari e circolari) per numerose spese che poi verranno “scaricate” nella dichiarazione dei redditi. La disposizione, introdotta con la legge di Bilancio 2020, riguarda tutti gli oneri per cui è prevista la detrazione del 19 per cento. Se il versamento non viene realizzato con questo metodo, non c’è il riconoscimento della detrazione.

Una novità che, però, potrebbe creare qualche problema agli italiani. Sono 13 milioni i connazionali che usano i servizi di moneta elettronica: il 30 per cento li conosce bene e il 14 li utilizza con una certa regolarità. Una quota in crescita, ma che ancora non mette in minoranza la nostra predilezione per i contanti: ogni 100 euro di transazioni in Italia, spiega uno studio del Comitato per la sicurezza finanziaria (Csf), ben 86 sono ancora in cash, contro una media europea di 79.

Vanno pagati con strumenti tracciabili gli onorari per le prestazioni specialistiche rese da professionisti (o da esercenti le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione), per i servizi sanitari resi in farmacia (come il monitoraggio della pressione), per il rilascio di certificati medici o altre prestazioni realizzate presso strutture private non accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Si possono invece continuare a pagare con i contanti sia le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici (come i prodotti ortopedici o gli ausili per disabili) sia quelle rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale. Riguardo quest’ultime, è necessario che tale accreditamento risulti dalla documentazione attestante la spesa sostenuta (fattura o ricevuta) o da un’attestazione rilasciata dalla struttura che ha erogato la prestazione.

Escluse dalla tracciabilità sono anche le spese per l’acquisto di medicinali preparati in farmacia (galenici), di medicinali fitoterapici od omeopatici, di dispositivi medici acquistabili presso esercenti diversi dalle farmacie (come gli occhiali da vista comprati da un ottico). Rimangono dubbi, e su questi punti si attendono chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate, sull’acquisto di farmaci per uso veterinario e sulle spese relative all’affitto di dispositivi medici e/o attrezzature sanitarie.

Quali sono le altre spese che chiedono il pagamento tracciabile? Sono gli abbonamenti al trasporto pubblico locale o per lo scuolabus, le spese di istruzione scolastica e universitaria, le rette per l’asilo nido, le spese per le attività sportive dilettantistiche praticate dai ragazzi di età compresa tra i cinque e i 18 anni, gli affitti degli universitari fuori sede, le spese per l’agenzia immobiliare per l’acquisto di casa. Al nuovo regime sono soggette anche le spese per l’assistenza personale (come il salario delle badanti), i premi delle polizze vita, le erogazioni liberali e le spese funebri.

Occorre sottolineare, infine, che nel dubbio è sempre bene utilizzare per i pagamenti gli strumenti tracciabili, conservando insieme ai documenti attestanti le spese sostenute anche le ricevute e gli estratti conto bancari o postali o l’estratto delle carte di credito. Questa documentazione, ovviamente, dovrà poi essere consegnata ai Caaf che nel 2021 saranno chiamati ad apporre il visto di conformità sulle spese detraibili sopra elencate.

Fonte: Consorzio nazionale CAAF CGIL