Decreto Rilancio, al via domande per il bonus di 500 euro per lavoratori domestici

Caaf2020By Caaf202022 Maggio 20204 Minuti

L'indennità spetta per due mesi, aprile e maggio, a chi non convive con il datore di lavoro ed è impiegato per almeno 10 ore alla settimana.

Definizione del Bonus
L’articolo 85 del Decreto-legge n.34 del 19 maggio 2020 n. 34 cosi detto “Rilancio” ha introdotto una nuova misura a sostegno dei lavoratori operanti nel settore domestico connesso all’emergenza epidemiologica Covid-19. Si tratta di un bonus spettante per due mesi da richiedere all’INPS, in analogia a quanto già avviene per altri bonus erogati a seguito del momento emergenziale.

A chi spetta
Possono richiedere il bonus i lavoratori domestici quali, ad esempio, colf, badanti e babysitter che:
hanno in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali;
non sono conviventi con il datore di lavoro.
Il contributo, erogato dall’Inps, sarà riconosciuto anche nel caso in cui il lavoratore domestico abbia continuato a lavorare, fruito di un periodo di ferie, di un permesso non retribuito o di una sospensione extra- feriale.

I lavoratori domestici beneficiari di RdC (Reddito di cittadinanza), invece, possono godere del bonus fino al raggiungimento della somma complessiva di € 500 se l’importo del reddito di cittadinanza in godimento è inferiore a € 500. In questo caso in luogo dell’erogazione dell’indennità verrà integrato il beneficio del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità in ciascuna mensilità.

Incumulabilità
Le indennità erogate ai lavoratori domestici non sono cumulabili con gli altri bonus previsti dal Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 cosi detto “Cura Italia”, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, né con le indennità di cui all’articolo 84 del Decreto-Legge “Rilancio” del 19 maggio 2020, n. 34 e di seguito, in sintesi, riassunte:
• Bonus di € 600 (D.L. “Cura Italia”)
• Indennità erogate dal “Fondo per il reddito di ultima istanza” a favore di lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.
Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 non ricadenti nelle sopra citate introdotte dal D.L. “Rilancio”.

A chi non spetta
Il bonus riconosciuto ai lavoratori domestici non spetta a chi:

beneficia del Rem (Reddito di emergenza articolo 82 del D.L. “Rilancio”) a decorrere dal mese di luglio 2020;
• è titolare di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della
legge 12 giugno 1984, n. 222;
ha un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico
Inoltre, non spetta a quei lavoratori domestici regolarizzati a seguito dell’emersione di rapporto di lavoro irregolari (articolo 103 del D.L. “Rilancio”).

Beneficio Economico
L’importo del bonus lavoratori domestici è pari a € 500 al mese per la durata di un bimestre, in quanto viene concesso per i mesi di aprile e maggio 2020 e viene erogato dall’INPS in unica soluzione previa domanda da parte del lavoratore stesso.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del DPR n. 917/1986.

A chi si presenta
L’indennità è erogata dall’Inps previa richiesta, che può essere presentata presso gli Istituti di Patronato. La modulistica dalla Domanda verrà predisposta da INPS.

Attenzione
Si ricorda che Il Decreto-legge deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, altrimenti perde efficacia sin dall’inizio.

Fonte: Consorzio Nazionale CAAF CGIL