Reddito di emergenza 2020: a chi spetta, gli importi, come richiederlo

Caaf2020By Caaf202022 Maggio 20206 Minuti

Attivata la misura straordinaria introdotta dal decreto Rilancio per le famiglie in difficoltà dopo l’emergenza coronavirus. Si potranno presentare entro il 30 giugno 2020.

Definizione del Reddito di Emergenza
Il nuovo strumento previsto dal decreto Rilancio, si rivolge ai nuclei familiari in condizione di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 non coperti dagli attuali sussidi.
Il Rem, come il Reddito di Cittadinanza o la Pensione di Cittadinanza non è una misura individuale ma è una misura rivolta ad un nucleo familiare definito in povertà, in possesso di particolari requisiti, quali: un determinato valore del reddito familiare, del patrimonio mobiliare familiare e dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).
Si tratta di una misura a sostegno del reddito delle fasce più deboli che si pone come obiettivo quello di dare liquidità alle famiglie più in difficoltà.

Definizione del nucleo familiare
La composizione del nucleo familiare del richiedente è quello definito ai fini ISEE e generalmente costituito dai soggetti che compongono la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU.

Definizione del reddito familiare
Ai soli fini del REm, il reddito familiare è inclusivo di tutte le componenti di cui all’articolo 4, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013 ed è riferito al mese di aprile 2020

I requisiti per acceder al Rem – Reddito di Emergenza –
Possono accedere al reddito di emergenza i nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:
a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
b) un valore del reddito familiare, riferito al mese di aprile 2020 secondo il principio di cassa, inferiore ad una soglia pari all’ammontare del beneficio del REm stesso;
c) valore del patrimonio mobiliare familiare come definito ai fini ISEE con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di € 10.000, accresciuta di € 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di € 20.000.
d) valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore ad € 15.000. che verrà preso in considerazione tra quello Ordinario, Corrente o ISEE minorenni (se nel nucleo sono presenti soggetti minorenni).
e) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito  contributi previsti nel Decreto “Cura Italia” Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, o le indennità di cui agli articoli 84 e 85 del Decreto-Legge “Rilancio” del 19 maggio 2020, n. 34 e di seguito, in sintesi, riassunte:
Bonus di € 600 riconosciuto come indennità dal DL “Cura Italia”;
Indennità erogate dal “Fondo per il reddito di ultima istanza” a favore di lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.
Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 non ricadenti nelle sopra citate casistiche introdotte dall’art.84 D.L. “Rilancio”;
Indennità per i lavoratori domestici (bonus € 500 articolo 85 D.L. “Rilancio”).

A chi non spetta il Reddito di Emergenza
Oltre all’assenza di una delle misure riportate al precedente punto e), il Decreto Rilancio ha previsto che il godimento di questa misura sociale sia incompatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano, al momento della domanda, in una delle seguenti condizioni:
percettori di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
 titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi previsti indicati al precedente punto b);
 percettori di Reddito di Cittadinanza o di analoghe misure erogate dalle provincie di Trento e Bolzano.
Inoltre, non hanno diritto al Rem coloro che:
 si trovano in carcere o altro stato detentivo, per tutta la durata della pena.
 coloro che sono ricoverati in strutture residenziali o altri istituti di cura di lunga degenza a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica;

Beneficio Economico
Il Reddito di Emergenza previsto nel Decreto Rilancio va da € 400 a € 840 e ha una durata di due mesi. La base di calcolo è € 400 che vanno moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza previsto per il Reddito di Cittadinanza (articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4).

Quando e a chi si presenta la domanda
Entro il termine del mese di giugno 2020 la domanda di REm può essere presentata dal richiedente il beneficio:
a) Compilandola on line, direttamente sul sito dell’INPS
b) avvalendosi dell’assistenza alla compilazione presso i Centri di assistenza fiscale convenzionati con l’Inps.
c) presso gli istituti di patronato e di assistenza sociale.
La modulistica dalla Domanda Rem verrà predisposta da INPS

Attenzione
Si ricorda che Il Decreto-legge deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, altrimenti perde efficacia sin dall’inizio.

Fonte: Consorzio Nazionale CAAF CGIL